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   Anno 3 - Numero 2 - Febbraio 2004

 

 Le nuove regole ferme alla Camera

Alla scoperta del nuovo disegno di legge che dovrebbe colmare le lacune dal punto di vista regolamentare 

Con il contratto di franchising un'impresa (affiliante) produttrice di beni o servizi concede la possibilità di utilizzare la propria formula commerciale (know how, segni distintivi ecc.) ad un'altra impresa (affiliato) giuridicamente e economicamente indipendente, dietro il pagamento di una somma di denaro.
Trattasi di un contratto distributivo simile alla concessione di vendita, dalla quale differisce, in via generale, per la più intensa subordinazione dell'affiliato rispetto al concessionario.
Il contratto di franchising, pur essendo da parecchi anni uno strumento ampiamente utilizzato nel settore della distribuzione di beni e della fornitura di servizi, non è oggetto di una disciplina specifica.
Nell'ordinamento italiano non esiste, infatti, alcuna normativa che disciplini specificatamente il franchising. 
Nel tentativo di colmare questo "vuoto legislativo", sono state presentate nel corso degli ultimi anni diverse proposte di legge che, per diversi motivi, non hanno avuto seguito.
Solo recentemente è stato approvato dal Senato una disegno di legge avente ad oggetto la disciplina dell'affiliazione commerciale (franchising), sottoposto ora all'approvazione della Camera dei deputati e destinato, salvo ulteriori modifiche, a divenire finalmente legge.
In attesa dell'approvazione definitiva del Parlamento, si evidenziano di seguito, seppur sommariamente, i punti fondamentali del sopra citato disegno di legge.
Innanzitutto, all'articolo 1 fornisce la definizione di franchising (oltre che di know how, royalties, diritto di ingresso e beni dell'affiliante) disponendo che "l'affiliazione commerciale ("franchising") è il contratto con cui una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazione commerciali allo scopo di commercializzare beni o servizi".
Considerate le numerose controversie sul punto, merita di essere citata l'attenzione rivolta dal legislatore alla fase precontrattuale, che deve essere ispirata dai principi della correttezza, della trasparenza e di uno scambio reciproco di informazioni tra affiliante ed affiliato, nel corso della quale l'affiliante deve mettere in condizione il potenziale affiliato di valutare la possibilità di concludere un contratto di franchising fornendogli tutte le informazioni necessarie, indicate all'articolo 4 (per esempio l'affiliante dovrà consegnare al potenziale affiliato, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto, copia completa del contratto da sottoscrivere).
Il disegno di legge introduce, inoltre, l'obbligo di sperimentazione della formula di affiliazione commerciale sul mercato per un periodo minimo di due anni a carico dell'affiliante, prevede la forma per iscritto a pena di nullità del contratto (articolo 3), impone a carico dell'affiliato taluni obblighi, come quello della riservatezza e la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato (articolo 7).
Secondo quanto previsto dall'art. 9, le suddette disposizioni non si applicheranno solo ai contratti di franchising stipulati dopo l'entrata in vigore della legge ma anche ai contratti già sottoscritti che dovranno essere adeguati alla nuova disciplina entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
Sarà, pertanto, opportuno attendere la pubblicazione del testo definitivo della legge, che come sopra anticipato potrà prevedere delle modifiche al testo approvato in Senato, per poi procedere all'adeguamento dei contratti.

avv. Federico Manzalini

 

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