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Anno2 - Numero 1 - Gennaio/Febbraio 2003 Regionale SARDEGNA
Sos per la forte crisi occupazionale Da tempo le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriali non riescono ad avere interlocutori pubblici in grado di aprire un tavolo di concertazione affidabili Forti preoccupazioni e allarmi desta nel mondo dell’economia e della piccola e media impresa la grave crisi apertasi nella maggioranza di governo e la paralisi che sta attanagliando le istituzioni regionali. Una situazione pericolosa per l’economia e l’occupazione già fortemente colpite dal contesto di crisi generale e dalle condizioni di arretratezza nelle quali versa il sistema economico isolano.
Tutto sull’articolo 2112 In ipotesi di cessione
del contratto di franchising, con il conseguente subentro nella posizione contrattuale di un nuovo franchisee (affiliato) a quello precedente, il rapporto di lavoro instaurato da quest’ultimo con il personale assunto dallo stesso, deve, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 del codice civile, continuare con il nuovo affiliato? L’articolo 2112 1° Comma del codice civile sancisce che in caso di cessione di azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L’azienda è quel complesso di beni, materiali e immateriali, organizzati per l’esercizio di un’attività di impresa. Incostanza di contratto di franchising taluni beni che costituiscono l’azienda appartengono al franchisor altri al franchisee. Tuttavia ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2112 del codice civile è il trasferimento del complesso beni organizzati che costituiscono l’azienda e la continuità dell’attività in atto, che conserva lo stesso oggetto. L’appartenenza di tutti detti beni ad un medesimo soggetto non assume invece alcuna rilevanza, purché come detto quei beni continuino a mantenere quella coesione strumentale, in quanto finalizzata all’esercizio dell’impresa, che ne fa un’unica entità: l’azienda. Quindi, se restano immutati il complesso organizzato di beni, l’oggetto dell’attività e se vi è continuazione della stessa, con la sola sostituzione della persona del titolare, nella specie il nuovo franchisee che subentra a quello precedente, il primo dovrà, in forza dell’articolo 2112 del codice civile, dare continuità ai rapporti di lavoro in atto al momento del subentro. Ciò ovviamente non esclude che i rapporti di lavoro possano venire meno, per licenziamento, a motivo di altre fondate ragioni. |
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