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Numero 1 - Dicembre 2002
Franchisor e Franchisee: un accordo sulla fiducia
Nell'ambito di questo codice il franchising viene definito come una forma di collaborazione contrattuale tra parti giuridicamente indipendenti ed uguali: da un lato l'impresa di franchising (franchisor) e dall'altro, uno o più imprenditori (franchisee).
Per l'impresa di franchising (franchisor) prevede:
la proprietà di una ragione sociale, un marchio commerciale, logotipo o segno distintivo di un'attivà commerciale o di un servizio, ed un Know-how (insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie), che vengono messi a disposizione della o delle imprese affiliate; la disponibilità di una serie di prodotti e/o servizi presentati con una formula riconoscibile ed originale, che devono essere adottati ed utilizzati dal franchisee, essendo tale formula basata su un insieme di specifiche tecniche commerciali preventivamente sperimentate, che vengono continuamente perfezionate e controllate con riguardo alla loro validità ed efficacia.
Lo scopo principale nella definizione di un accordo di franchising tra le due parti è quello di consentire un beneficio sia al franchisor che al franchisee attraverso la combinazione delle loro risorse umane e finanziarie senza in alcun modo condizionare l'indipendenza delle due parti.
In ogni accordo di franchising, è implicito che ci sarà da parte del franchisee il pagamento al franchisor, sotto una qualsivoglia forma, di un corrispettivo per il servizio fornito da quest'ultimo, il quale concede marchio, formula, tecnica e Know-how.
Il franchising è pertanto qualcosa di più di un contratto di vendita, di una concessione o di un contratto di licenza, in quanto entrambe le parti sottoscrivono impegni importanti, in aggiunta ed al di sopra di quelli stabiliti da un rapporto commerciale di tipo convenzionale. Un accordo di franchising si basa sulla reciproca fiducia e le parti tendono in ogni momento ad evitare incomprensioni nelle relazioni fra di esse e nei confronti del pubblico in generale. Il franchisor garantirà la validità dei suoi diritti sul marchio, i segni distintivi, gli slogan, ecc. e concederà alle imprese franchisee l'uso incondizionato di quei simboli che avrà messo a disposizione.
Norme relative alla pubblicità per il reclutamento. La pubblicità di reclutamento sarà onesta e corretta. Non dovrà contenere ambiguità né essere in alcun modo ingannevole. Tutta la pubblicità dovrà corrispondere, tanto nella forma che nei contenuti, alle leggi vigenti. L'eventuale pubblicità di reclutamento, che faccia riferimento diretto o indiretto a risultati, cifre o statistiche relative a reddito od ai profitti che possono essere previsti a favore del franchisee, sarà obiettiva, completa e verificabile specialmente per quanto riguarda il territorio geografico e il periodo di riferimento. Qualunque informazione relativa agli aspetti finanziari dell'acquisto della franchise dovrà essere dettagliata in tutti gli aspetti ed indicare l'importo totale dell'investimento richiesto.
Relazione dei franchisee.
Il franchisor selezionerà ed accetterà solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal programma di franchise. Ogni eventuale discriminazione basata su tendenze politiche, sulla razza, lingua, religione o sesso, dovrà essere eliminata dai requisiti richiesti.
Regole relative al contratto
E' necessario ed inerente al franchising che l'accordo di base tra franchisor e franchisee sia sancito da un contratto scritto. Il contratto di franchisee definirà i diritti e gli obblighi delle parti; esso sarà equo e sarà inoltre impostato in modo da assicurare la buona gestione da part sia del franchisor che del franchisee. Il contratto sarà redatto in chiari termini e nella lingua madre del franchisee. Il contratto di franchise specificherà in particolare i punti seguenti, essendo sottinteso che le disposizioni dovranno rispettare le vigenti leggi nazionali e/o comunitarie: i modi e le condizioni di pagamento di commissioni e/o royalty; la durata del contatto e le condizioni per il suo rinnovo; tempo minimo di preavviso in caso di mancato rinnovo o rescissione; diritti del franchisor prima della cessione, da parte del franchisee, della propria attività; la definizione delle "esclusive territoriali aperte" concesse al franchisee, ivi comprese le eventuali opzioni se accordate su territori limitrofi; le condizioni sulla destinazione dei beni oggetto della franchise, in caso di cessazione del contratto; gli accordi di distribuzione relativi al rifornimento delle merci, ivi compresa la responsabilità del trasporto e costi relativi; le condizioni di pagamento; i servizi forniti dai franchisor: assistenza marketing; promozione e pubblicità; tecnologia e know-how; consulenza gestionale, amministrativa e commerciale; consulenza finanziaria e fiscale; condizioni per la fornitura di questi servizi e relativi costi; addestramento; gli obblighi del franchisee: fornire statistiche contabili ed operative; ricevere adeguato addestramento ed accettare le procedure di controllo.
Tratto dal libro
“Il sistema Franchising”
di Pierfranco Devasini
edizione Rizzoli Etas
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